Per ulteriori dettagli su scadenze e modalità di pagamento della NASpI e della DIS-COLL, l’INPS continua a fornire aggiornamenti tempestivi.
L’INPS ha fornito importanti chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 sull’accesso alla NASpI, l’indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti.

Questi aggiornamenti riguardano in particolare il requisito delle tredici settimane di contribuzione per chi ha interrotto volontariamente un contratto a tempo indeterminato prima di una successiva cessazione involontaria che dà diritto al sussidio.
La nuova regola sulle tredici settimane per la NASpI
Con la circolare INPS n. 98/2025, è stato ufficializzato che per poter richiedere la NASpI in caso di dimissioni volontarie o risoluzione consensuale di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore deve aver maturato almeno tredici settimane di contribuzione nel periodo compreso tra la cessazione volontaria e quella involontaria successiva. Questo requisito si applica esclusivamente agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 in poi.
La modifica riguarda l’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e interessa chi ha presentato dimissioni o ha risolto consensualmente un contratto a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria. È importante sottolineare che la successiva perdita del lavoro, che consente di accedere alla NASpI, può derivare sia da un contratto a tempo indeterminato sia da uno a tempo determinato.
Restano escluse dalla nuova regola alcune situazioni particolari, quali:
- dimissioni per giusta causa;
- dimissioni durante i periodi tutelati di maternità o paternità;
- risoluzioni consensuali previste dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
I contributi validi per soddisfare il requisito
L’INPS ha specificato che ai fini del soddisfacimento del requisito delle tredici settimane sono considerate valide diverse tipologie di contribuzione, tra cui:
- settimane di contribuzione versate con contratti di lavoro subordinato, inclusa la quota destinata alla NASpI;
- settimane figurative per maternità obbligatoria, purché sia risultata versata o dovuta la contribuzione all’inizio dell’astensione;
- periodi di congedo parentale indennizzati e fruiti durante un rapporto di lavoro;
- periodi di lavoro svolti in Paesi dell’Unione Europea o convenzionati, soggetti a totalizzazione contributiva;
- giorni di astensione per malattia dei figli fino a otto anni, fino a un massimo di cinque giorni lavorativi annui.

Anche i contributi maturati nel settore agricolo sono pienamente cumulabili per il calcolo del requisito. La circolare INPS sottolinea che “qualora nel periodo di osservazione siano presenti settimane di contribuzione nel settore agricolo, le stesse sono utili ai fini del perfezionamento del requisito delle tredici settimane”.
Accesso alla NASpI: cosa cambia e cosa resta invariato
La novità normativa interessa esclusivamente le condizioni per l’accesso alla NASpI e non modifica né la durata né l’importo dell’indennità, che continuano a essere calcolati secondo le disposizioni vigenti prima della legge di Bilancio 2025.
L’obiettivo dell’aggiornamento è regolamentare l’erogazione del sussidio a chi interrompe volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, imponendo un periodo minimo di contribuzione successivo prima di poter beneficiare della NASpI in caso di nuova disoccupazione involontaria.
Questa misura mira a evitare abusi e a garantire un sistema più equilibrato di tutela per i lavoratori disoccupati, assicurando che il sussidio sia erogato a chi ha effettivamente maturato un percorso contributivo minimo tra le diverse esperienze lavorative.